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Autorizzazioni Scudo Verde

Ultimo aggiornamento : Lun, 31/03/2025 - 10:32

Dal 1° aprile 2025 verranno accesi i varchi dello “Scudo Verde”. Il sistema di telecamere controllerà il rispetto dei divieti di circolazione già presenti da anni per i mezzi inquinanti e non prevede alcun pedaggio.

I veicoli interessati dal divieto sono meno del 10% del parco auto nazionale circolante, indicativamente quelli costruiti prima del 1997.
Controlla qui la tua targa
I veicoli che non possono circolare in città, con un divieto che vige 24/24h e per tutti i giorni dell’anno, sono riepilogati nella tabella sotto.

Finito il periodo di pre-esercizio del sistema, che durerà almeno 30gg, il sistema sanzionatorio sarà attivo.


Divieto di circolazione - anno 2025
Categoria veicoli Alimentazione e classe di emissione
Ciclomotori (L1, L2)
art. 52 C.d.S.
Miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 - 1
Banzina Euro 0
Motocicli (L3)
art. 53, comma 1, lett. a) C.d.S.
Miscela Olio/Benzina 2 tempi Euro 0
Autovetture (M1)
art. 54, comma 1, lett. a) C.d.S.
Benzina Euro 0
Diesel Euro 0 - 1
Autobus e autosnodati (M2, M3)
art. 54, comma 1, lett. b) C.d.S.
Benzina Euro 0 - 1
Diesel Euro 0 - 1
Autoveicoli per trasporto cose (N1)*
art. 54, comma 1, lett. c) C.d.S.
Benzina Euro 0
Diesel Euro 0
Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3)*
art. 54, comma 1, lett. d), e), h), i) C.d.S.
Benzina Euro 0
Diesel Euro 0
Autoveicoli per uso speciale
art. 54, comma 1, lett. g) C.d.S.
Benzina Euro 0
Diesel Euro 0

Tutti i veicoli non inclusi tra quelli della tabella, possono circolare.

In caso di dubbi, è possibile verificare se la targa del veicolo è sottoposta a divieto consultando il servizio di ricerca a questo link.


ESCLUSIONE DAI DIVIETI
SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE TARGA

Sono esclusi dai divieti i veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile, se riconoscibili dalla targa speciale, in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi.

CON OBBLIGO DI REGISTRARE LA TARGA
  • I veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile non riconoscibili dalla targa speciale;
  • autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie;
  • veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall’art. 203, lett. H, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992;
  • veicoli in uso ai titolari di CUDE rilasciato da altro Comune.
CON OBBLIGO DI RICHIESTA IN DEROGA
  • veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri enti convenzionati con l’Amministrazione Comunale di Firenze o altre istituzioni preposte, che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all’interno del Comune di Firenze;
  • veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all’interno del Comune di Firenze e veicoli che effettuano servizio di guardia medica nella ZSV;
    • Per la registrazione dei veicoli di associazioni, enti e operatori sociali, al momento della registrazione dovranno essere indicati gli estremi e la durata dell'atto convenzionale sottoscritto tra Comune di Firenze, o altra istituzione preposta, e Associazione.
  • veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Firenze che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio del Comune di Firenze, indicati dalla competente Direzione;
  • veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea;
  • veicoli di enti, società e aziende che svolgono il servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti;
  • veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica e telefonia;
  • veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);
  • veicoli d’interesse storico e collezionistico individuati all’art. 60 del C.d.S. dotati di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) rilasciato dagli enti preposti o riportanti sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo;
    • I dati richiesti in fase di registrazione della targa sono reperibili sul Certificato di Rilevanza Storica: targa veicolo, data prima immatricolazione, n. telaio, n. certificato di rilevanza storica e data di rilascio. La deroga è riconosciuta anche nel caso in cui il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione del veicolo. A seguito della registrazione della targa, gli uffici verificheranno i requisiti richiesti per il rilascio della deroga.
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLA TARGA

Prima di accedere all’area dello scudo verde, se si rientra tra le categorie che hanno bisogno di registrare la targa, bisogna registrarsi al servizio online, allegando la documentazione richiesta per ciascuna categoria.
La registrazione al servizio online consente di inserire la targa del veicolo e la relativa deroga. Il periodo di validità della deroga decorre dal giorno di inserimento nel servizio online, ferma restando la sussistenza del titolo giuridico di disponibilità del veicolo, in coerenza con la documentazione presentata.
Il periodo di validità della deroga non potrà eccedere il limite massimo di 2 anni per i veicoli d’interesse storico e collezionistico individuati all’art. 60 del C.d.S. dotati di Certificato di Rilevanza Storica e di 5 per i restanti.
I veicoli già muniti di autorizzazione per l’accesso alla ZTL “Centro Storico” o alle corsie riservate e i veicoli associati ai contrassegni invalidi (CUDE) rilasciati dal Comune, NON sono tenuti a nessun adempimento in quanto la targa del veicolo è già registrata nel sistema di controllo degli accessi.
Le autorizzazioni per la ZTL “Centro Storico” già rilasciate al momento di entrata in vigore del Disciplinare Scudo Verde rimangono valide fino alla loro naturale scadenza e consentono l’accesso dei veicoli anche alla ZTL Scudo Verde.